La Responsabilità Patrimoniale nelle Società Consortili a Responsabilità Limitata
25 luglio 2025
Il Principio Generale: l’Autonomia Patrimoniale Perfetta
- Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (comma 1) [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2615].
- Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile (comma 2) [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2615].
Distinzione tra Obbligazioni del Consorzio e Obbligazioni “per conto” dei Consorziati
Obblighi Interni di Contribuzione vs. Responsabilità Esterna
- Non costituiscono una responsabilità illimitata verso i creditori sociali [Cass. Civ., Sez. 1, N. 27549 del 28-10-2019].
- Rappresentano obbligazioni interne del socio verso la società, basate sul contratto sociale e sulle delibere assembleari che approvano i bilanci e i piani di riparto [Tribunale Ordinario Roma, sez. I3, sentenza n. 24161/2017][Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.1724 del 25 aprile 2024].
- Possono essere fatti valere dalla società consortile (o dalla sua curatela fallimentare) per dotarsi delle risorse necessarie a far fronte ai propri debiti.
L’Eccezione Rilevante: i Contratti Pubblici
L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 10591 del 19-04-2024].
- Regola Generale: Vige il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta. Per le obbligazioni assunte dalla società consortile, risponde esclusivamente quest’ultima con il proprio patrimonio. I singoli consorziati non sono responsabili verso i terzi creditori [Cass. Civ., Sez. 5, N. 16147 del 28-07-2020][Cass. Civ., Sez. 5, N. 15863 del 24-07-2020][Corte d’Appello Bari, sez. 2, sentenza n. 1158/2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 16146 del 28-07-2020].
- Obblighi Interni: I consorziati sono tenuti a versare i contributi previsti dallo statuto per coprire i costi di gestione e le perdite, ma questo è un obbligo interno verso la società e non una responsabilità diretta verso i terzi [Tribunale Ordinario Roma, sez. I3, sentenza n. 24161/2017][Cass. Civ., Sez. 1, N. 27549 del 28-10-2019].
- Eccezione nei Contratti Pubblici: In deroga alla regola generale, la legislazione speciale sugli appalti pubblici stabilisce la responsabilità solidale delle imprese consorziate designate per l’esecuzione, unitamente alla società consortile, nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 12133 del 08-05-2025][Cass. Civ., Sez. 1, N. 12131 del 08-05-2025][Cass. Civ., Sez. 1, N. 10591 del 19-04-2024].
Autore: Avv. Francesco Giuseppe Ibba. Dal sito: ibbainvidiato.com




