Scissione societaria
Scissione societaria: gli accordi tra soci non possono riscrivere il progetto di scissione
Con la sentenza n. 637/2026, pubblicata il 10 marzo 2026, il Tribunale di Cagliari, Sezione specializzata in materia di impresa, affronta due questioni di rilievo pratico nelle operazioni straordinarie: quali regole governano i rapporti tra società scissa e società beneficiaria, e fino a che punto la responsabilità solidale per i debiti anteriori alla scissione può essere derogata da accordi tra i soci. Il nostro studio ha assistito la società attrice, che ha visto accolta integralmente la propria domanda.
La vicenda
Deceduto il socio unico di una S.r.l. operante nel settore turistico-alberghiero con due distinti rami d'azienda, i due figli divengono contitolari in comunione ereditaria dell'intero capitale sociale. In vista della divisione, coeredi e società sottoscrivono un accordo quadro. L'accordo attribuisce in gestione separata a ciascun fratello uno dei rami e conferisce a un commercialista, con mandato congiunto, l'incarico di istituire e gestire contabilità separate per il periodo transitorio. Segue una scissione parziale proporzionale ex art. 2506 c.c., con assegnazione di uno dei rami a una società beneficiaria di nuova costituzione.
Un lavoratore, impiegato prima della scissione in entrambi i rami, ottiene un decreto ingiuntivo per le spettanze retributive e di fine rapporto e procede a pignoramento presso terzi. La società scissa estingue integralmente il debito e agisce in regresso contro la beneficiaria per la metà di quanto versato.
La beneficiaria eccepisce l'estinzione del credito per compensazione volontaria ex art. 1252 c.c., che sarebbe stata operata dal commercialista in forza del mandato conferito con l'accordo quadro. In subordine invoca la compensazione legale o giudiziale. In via riconvenzionale chiede la condanna dell'attrice al pagamento di oltre 31.000 euro, sulla base di un prospetto redatto dal professionista a quasi tre anni dall'accordo. In corso di causa ottiene un'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c.
La solidarietà ex art. 2506-quater, comma 3, c.c. è inderogabile
L'accordo quadro prevedeva che il costo del lavoratore fosse sostenuto da ciascun ramo in proporzione all'attività svolta. Secondo il Tribunale questa clausola non deroga alla solidarietà. Regola soltanto la ripartizione del debito nei rapporti interni e conferma così il fondamento dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c. La domanda rispettava inoltre il limite del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria.
I rapporti tra scissa e beneficiaria sono regolati solo dall'atto e dal progetto di scissione
È questo il passaggio di maggiore interesse. Richiamando Cass. n. 6675/2025, il Collegio afferma che i rapporti tra scissa e beneficiaria sono regolati esclusivamente dall'atto di scissione, dal progetto che esso richiama e dalle norme imperative. Non rilevano accordi che in quegli atti non siano regolati o richiamati.
Nel caso concreto, il progetto disciplinava già le differenze contabili tra la data di riferimento e quella di efficacia. Le differenze andavano regolate con rettifiche alla voce "debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi", e il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria doveva restare immutato. Né il progetto né l'atto richiamavano l'accordo quadro. Secondo il Tribunale, una compensazione "postuma", non prevista in quegli atti, altererebbe la consistenza patrimoniale attribuita a ciascuna società e lederebbe l'affidamento dei creditori.
Il mandato di tenuta delle contabilità separate non comprende il potere di compensare
Anche esaminando l'accordo quadro nel merito, il Collegio esclude che il commercialista avesse il potere di compensare crediti e debiti tra società distinte. La clausola che gli rimetteva "insindacabilmente" la creazione e la gestione delle contabilità separate gli affidava soltanto uno strumento di rilevazione dei flussi economici di ciascun ramo, utile anche alla redazione del progetto di scissione. Lo confermava una e-mail dello stesso professionista, anteriore alla scissione, in cui escludeva che la ripartizione delle spese rientrasse nell'incarico. L'efficacia dell'accordo era inoltre limitata fino all'attuazione della divisione e delle scissioni, ormai concluse.
Il profilo probatorio
Il prospetto posto a fondamento della riconvenzionale è stato ritenuto privo di valore probatorio. Era tardivo, non sottoscritto e privo di allegati. Non esplicitava metodo né fonti contabili e imputava i costi per lo più al 50% tra i rami, senza alcun criterio. In mancanza di scritture contabili, registri IVA e bilanci, il Tribunale ha ritenuto che una CTU contabile non potesse supplire all'onere probatorio non assolto.
La decisione
Il Collegio ha accertato il diritto di regresso e l'insussistenza dei presupposti di qualsiasi forma di compensazione. Ha respinto la domanda riconvenzionale e quella ex art. 96 c.p.c., revocato l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. e condannato la convenuta alle spese di lite.
La sentenza è stata appellata dalla società soccombente e il giudizio prosegue davanti alla Corte d'Appello di Cagliari.
Considerazioni conclusive
La pronuncia offre un'indicazione operativa chiara per le riorganizzazioni d'impresa in ambito familiare. Ogni regola sui rapporti economici tra le società nate dall'operazione deve confluire nel progetto e nell'atto di scissione. Accordi paralleli, anche se sottoscritti da tutti gli interessati, rischiano di restare privi di efficacia nei rapporti tra scissa e beneficiaria.
Avv. Francesco Giuseppe Ibba




