Scissione societaria

23 settembre 2026

Scissione societaria: gli accordi tra soci non possono riscrivere il progetto di scissione

Con la sentenza n. 637/2026, pubblicata il 10 marzo 2026, il Tribunale di Cagliari, Sezione specializzata in materia di impresa, affronta due questioni di rilievo pratico nelle operazioni straordinarie: quali regole governano i rapporti tra società scissa e società beneficiaria, e fino a che punto la responsabilità solidale per i debiti anteriori alla scissione può essere derogata da accordi tra i soci. Il nostro studio ha assistito la società attrice, che ha visto accolta integralmente la propria domanda.

La vicenda

Deceduto il socio unico di una S.r.l. operante nel settore turistico-alberghiero con due distinti rami d'azienda, i due figli divengono contitolari in comunione ereditaria dell'intero capitale sociale. In vista della divisione, coeredi e società sottoscrivono un accordo quadro. L'accordo attribuisce in gestione separata a ciascun fratello uno dei rami e conferisce a un commercialista, con mandato congiunto, l'incarico di istituire e gestire contabilità separate per il periodo transitorio. Segue una scissione parziale proporzionale ex art. 2506 c.c., con assegnazione di uno dei rami a una società beneficiaria di nuova costituzione.

Un lavoratore, impiegato prima della scissione in entrambi i rami, ottiene un decreto ingiuntivo per le spettanze retributive e di fine rapporto e procede a pignoramento presso terzi. La società scissa estingue integralmente il debito e agisce in regresso contro la beneficiaria per la metà di quanto versato.

La beneficiaria eccepisce l'estinzione del credito per compensazione volontaria ex art. 1252 c.c., che sarebbe stata operata dal commercialista in forza del mandato conferito con l'accordo quadro. In subordine invoca la compensazione legale o giudiziale. In via riconvenzionale chiede la condanna dell'attrice al pagamento di oltre 31.000 euro, sulla base di un prospetto redatto dal professionista a quasi tre anni dall'accordo. In corso di causa ottiene un'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c.

La solidarietà ex art. 2506-quater, comma 3, c.c. è inderogabile

L'accordo quadro prevedeva che il costo del lavoratore fosse sostenuto da ciascun ramo in proporzione all'attività svolta. Secondo il Tribunale questa clausola non deroga alla solidarietà. Regola soltanto la ripartizione del debito nei rapporti interni e conferma così il fondamento dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c. La domanda rispettava inoltre il limite del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria.

I rapporti tra scissa e beneficiaria sono regolati solo dall'atto e dal progetto di scissione

È questo il passaggio di maggiore interesse. Richiamando Cass. n. 6675/2025, il Collegio afferma che i rapporti tra scissa e beneficiaria sono regolati esclusivamente dall'atto di scissione, dal progetto che esso richiama e dalle norme imperative. Non rilevano accordi che in quegli atti non siano regolati o richiamati.

Nel caso concreto, il progetto disciplinava già le differenze contabili tra la data di riferimento e quella di efficacia. Le differenze andavano regolate con rettifiche alla voce "debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi", e il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria doveva restare immutato. Né il progetto né l'atto richiamavano l'accordo quadro. Secondo il Tribunale, una compensazione "postuma", non prevista in quegli atti, altererebbe la consistenza patrimoniale attribuita a ciascuna società e lederebbe l'affidamento dei creditori.

Il mandato di tenuta delle contabilità separate non comprende il potere di compensare

Anche esaminando l'accordo quadro nel merito, il Collegio esclude che il commercialista avesse il potere di compensare crediti e debiti tra società distinte. La clausola che gli rimetteva "insindacabilmente" la creazione e la gestione delle contabilità separate gli affidava soltanto uno strumento di rilevazione dei flussi economici di ciascun ramo, utile anche alla redazione del progetto di scissione. Lo confermava una e-mail dello stesso professionista, anteriore alla scissione, in cui escludeva che la ripartizione delle spese rientrasse nell'incarico. L'efficacia dell'accordo era inoltre limitata fino all'attuazione della divisione e delle scissioni, ormai concluse.

Il profilo probatorio

Il prospetto posto a fondamento della riconvenzionale è stato ritenuto privo di valore probatorio. Era tardivo, non sottoscritto e privo di allegati. Non esplicitava metodo né fonti contabili e imputava i costi per lo più al 50% tra i rami, senza alcun criterio. In mancanza di scritture contabili, registri IVA e bilanci, il Tribunale ha ritenuto che una CTU contabile non potesse supplire all'onere probatorio non assolto.

La decisione

Il Collegio ha accertato il diritto di regresso e l'insussistenza dei presupposti di qualsiasi forma di compensazione. Ha respinto la domanda riconvenzionale e quella ex art. 96 c.p.c., revocato l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. e condannato la convenuta alle spese di lite.

La sentenza è stata appellata dalla società soccombente e il giudizio prosegue davanti alla Corte d'Appello di Cagliari.

Considerazioni conclusive

La pronuncia offre un'indicazione operativa chiara per le riorganizzazioni d'impresa in ambito familiare. Ogni regola sui rapporti economici tra le società nate dall'operazione deve confluire nel progetto e nell'atto di scissione. Accordi paralleli, anche se sottoscritti da tutti gli interessati, rischiano di restare privi di efficacia nei rapporti tra scissa e beneficiaria.

Avv. Francesco Giuseppe Ibba

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25 luglio 2025
La questione della responsabilità per le obbligazioni assunte da una società consortile a responsabilità limitata (s.c.a r.l. o s.c.r.l.) impone di risolvere il potenziale conflitto tra la disciplina dei consorzi e quella del tipo societario prescelto. Da un lato, l’art. 2615 c.c. disciplina la responsabilità per i consorzi con attività esterna; dall’altro, l’art. 2615-ter c.c. consente ai consorzi di assumere la forma di società commerciali, inclusa la società a responsabilità limitata, che è caratterizzata da un regime di responsabilità specifico. Il Principio Generale: l’Autonomia Patrimoniale Perfetta La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha stabilito un principio cardine: quando un consorzio adotta una forma societaria, il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali è quello tipico del modello societario prescelto [Cass. Civ., Sez. 5, N. 15863 del 24-07-2020][Cass. Civ., Sez. 5, N. 16146 del 28-07-2020]. Per una società consortile a responsabilità limitata, ciò significa che si applica la regola fondamentale dell’ autonomia patrimoniale perfetta , sancita per le S.r.l. dall’art. 2472, primo comma, c.c. (ora art. 2462 c.c. post-riforma). Secondo tale principio, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio [Cass. Civ., Sez. 5, N. 16147 del 28-07-2020][Cass. Civ., Sez. 5, N. 15863 del 24-07-2020][Cass. Civ., Sez. 5, N. 16146 del 28-07-2020]. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene la causa consortile (scopo mutualistico) possa comportare deroghe a singole norme del tipo societario adottato, non può tuttavia “stravolgere i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale” [Cass. Civ., Sez. 5, N. 15863 del 24-07-2020][Cass. Civ., Sez. 5, N. 16146 del 28-07-2020]. La responsabilità limitata al patrimonio sociale è un connotato fondamentale e imprescindibile della società a responsabilità limitata. Di conseguenza, la disciplina generale dei consorzi, e in particolare l’art. 2615 c.c., non trova applicazione. Quest’ultimo articolo prevede: Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (comma 1) [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2615]. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati , rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile (comma 2) [REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2615]. Questa disciplina viene superata dalla scelta del modello S.r.l., che garantisce una netta separazione tra il patrimonio della società consortile e quello dei singoli consorziati. Pertanto, i creditori della società consortile a r.l. non possono, in via generale, aggredire il patrimonio delle imprese consorziate per soddisfare i propri crediti. Anche la presenza di una clausola statutaria che richiami genericamente l’applicazione dell’art. 2615 c.c. è stata ritenuta dalla giurisprudenza di merito non sufficiente a derogare al principio dell’autonomia patrimoniale perfetta, che è connaturato alla forma di S.r.l. [Corte d’Appello Bari, sez. 2, sentenza n. 1158/2023]. Distinzione tra Obbligazioni del Consorzio e Obbligazioni “per conto” dei Consorziati Sebbene la regola generale sia quella dell’autonomia patrimoniale, una distinzione cruciale emerge quando il consorzio non agisce per un interesse proprio o comune a tutti i consorziati, ma come mero intermediario o mandatario nell’interesse di uno o più specifici consorziati. In tali circostanze, si rientra nell’ambito applicativo del secondo comma dell’art. 2615 c.c., che prevede una responsabilità solidale del consorziato per conto del quale l’obbligazione è stata assunta [Tribunale Ordinario Napoli, sez. TI, sentenza n. 5713/2022][REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 / CODICE CIVILE,CODICE CIVILE-art. 2615]. In questo scenario, si crea una duplicità di legittimazioni passive: il creditore può agire sia contro il consorzio sia contro il consorziato nel cui interesse l’operazione è stata compiuta [Tribunale Ordinario Napoli, sez. TI, sentenza n. 5713/2022]. La giurisprudenza ha affermato che il consorzio, quando contratta con i terzi, opera quale mandatario dei consorziati senza necessità di spenderne il nome, con la conseguenza che l’obbligazione sorge in capo a questi ultimi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse [Tribunale Ordinario Napoli, sez. TI, sentenza n. 5713/2022]. Obblighi Interni di Contribuzione vs. Responsabilità Esterna È fondamentale distinguere la responsabilità verso i terzi creditori dagli obblighi che i consorziati hanno nei confronti della società consortile stessa. Lo statuto di una società consortile può prevedere (e solitamente prevede) specifici obblighi a carico dei soci di versare contributi in denaro per coprire i costi di gestione o le perdite d’esercizio [Tribunale Ordinario Alessandria, sez. 1, sentenza n. 508/2014][Tribunale Ordinario Roma, sez. I3, sentenza n. 24161/2017][Cass. Civ., Sez. 1, N. 27549 del 28-10-2019]. Questi obblighi: Non costituiscono una responsabilità illimitata verso i creditori sociali [Cass. Civ., Sez. 1, N. 27549 del 28-10-2019]. Rappresentano obbligazioni interne del socio verso la società, basate sul contratto sociale e sulle delibere assembleari che approvano i bilanci e i piani di riparto [Tribunale Ordinario Roma, sez. I3, sentenza n. 24161/2017][Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.1724 del 25 aprile 2024]. Possono essere fatti valere dalla società consortile (o dalla sua curatela fallimentare) per dotarsi delle risorse necessarie a far fronte ai propri debiti. Eventuali irregolarità nella gestione da parte degli amministratori possono fondare azioni di responsabilità, ma non esonerano i soci dall’obbligo di versare i contributi dovuti per i costi effettivamente sostenuti dalla società [Tribunale Ordinario Roma, sez. I3, sentenza n. 24161/2017]. L’Eccezione Rilevante: i Contratti Pubblici Al principio generale dell’autonomia patrimoniale perfetta fa da contraltare una significativa eccezione nel settore dei contratti pubblici. La normativa speciale in materia di appalti (oggi l’art. 68, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, e in precedenza l’art. 48, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e l’art. 37, comma 5, D.Lgs. 163/2006) stabilisce un regime di responsabilità solidale [Cass. Civ., Sez. 1, N. 12131 del 08-05-2025][Cass. Civ., Sez. 1, N. 10591 del 19-04-2024]. L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 10591 del 19-04-2024]. Questa norma speciale prevale sulla disciplina civilistica generale e ha lo scopo di rafforzare la tutela della stazione appaltante e dei terzi che collaborano all’esecuzione dell’opera pubblica (subappaltatori e fornitori) [Cass. Civ., Sez. 1, N. 12133 del 08-05-2025][Cass. Civ., Sez. 1, N. 12131 del 08-05-2025]. In questo specifico contesto, pertanto, la responsabilità della società consortile aggiudicataria si estende solidalmente alle imprese consorziate che sono state designate per l’esecuzione dei lavori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 12131 del 08-05-2025][Cass. Civ., Sez. 1, N. 10591 del 19-04-2024]. In sintesi, il regime di responsabilità di una società consortile a responsabilità limitata si articola come segue: Regola Generale: Vige il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta. Per le obbligazioni assunte dalla società consortile, risponde esclusivamente quest’ultima con il proprio patrimonio. I singoli consorziati non sono responsabili verso i terzi creditori [Cass. Civ., Sez. 5, N. 16147 del 28-07-2020][Cass. Civ., Sez. 5, N. 15863 del 24-07-2020][Corte d’Appello Bari, sez. 2, sentenza n. 1158/2023][Cass. Civ., Sez. 5, N. 16146 del 28-07-2020]. Obblighi Interni: I consorziati sono tenuti a versare i contributi previsti dallo statuto per coprire i costi di gestione e le perdite, ma questo è un obbligo interno verso la società e non una responsabilità diretta verso i terzi [Tribunale Ordinario Roma, sez. I3, sentenza n. 24161/2017][Cass. Civ., Sez. 1, N. 27549 del 28-10-2019]. Eccezione nei Contratti Pubblici: In deroga alla regola generale, la legislazione speciale sugli appalti pubblici stabilisce la responsabilità solidale delle imprese consorziate designate per l’esecuzione, unitamente alla società consortile, nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori [Cass. Civ., Sez. 1, N. 12133 del 08-05-2025][Cass. Civ., Sez. 1, N. 12131 del 08-05-2025][Cass. Civ., Sez. 1, N. 10591 del 19-04-2024]. Autore: Avv. Francesco Giuseppe Ibba. Dal sito: ibbainvidiato.com